2. Quesito 2: la salute della donna Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;
Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1»;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «, di cui al comma 2 del presente articolo»;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»
La formulazione attuale della legge prevede delle limitazioni all’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA), motivate dall’intenzione di tutelare la salute della donna, che verrebbe compromessa fisicamente e psicologicamente dalle cure e dalle conseguenze che sono implicite in questa tecnica.
La norma non consente l’accesso alla PMA:
per finalità diverse dalla terapia della sterilità o infertilità
in caso di possibilità di metodi alternativi
se prima non sono state tentate altre opzioni terapeutiche.
In pratica, le coppie fertili ma affette da patologie trasmissibili devono correre il rischio di concepire un bimbo malato senza poter ricorrere all’ausilio della tecnica (ma con la possibilità in seguito di richiedere la diagnosi prenatale ed eventualmente di abortire).
L’abrogazione di questa parte permetterà a tali coppie di accedere alla tecnica e di riconoscere prima dell’eventuale impianto gli embrioni sani da quelli malati.
Naturalmente la selezione degli embrioni, indispensabile per eliminare quelli malati, implica la distruzione degli altri embrioni sani.
Il divieto sussiste anche in caso di presenza di altri metodi terapeutici. Questo vuol dire che, in caso di compresenza di due metodi ritenuti scientificamente efficaci, l’individuo non ha autonomia di decisione e deve obbligatoriamente scegliere la strada alternativa alla PMA.
Inoltre, non è permesso scegliere la PMA se prima non si sono percorse tutte le opzioni terapeutiche giudicate meno invasive.
Ciò non tiene conto, secondo i sostenitori dell'abrogazione, delle caratteristiche soggettive degli individui, come per esempio l’età: un soggetto di 40 anni non può permettersi di rimandare il ricorso alla PMA solo perché esistono delle alternative.
L’abrogazione delega al rapporto medico-paziente, basato sul consenso informato, la scelta delle opzioni terapeutiche più idonee, restituendo all’individuo e al suo medico quella libertà terapeutica garantita costituzionalmente.
Inoltre la legge non consente:
la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo
la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario a un unico e contemporaneo impianto (cioè superiore a tre)
la crioconservazione degli embrioni.
La legge concede alla coppia il diritto di ripensarci, ma pone alla possibilità di revoca del consenso un limite temporale.
L’abrogazione di quella parte restituisce all’individuo la possibilità di rivedere il proprio assenso all’atto medico in ogni momento.
Si stabilisce inoltre il numero ottimale di embrioni da trasferire (tre), senza considerare le variabilità individuali: la possibilità di ottenere una gravidanza varia a seconda dell’età e del numero di embrioni introdotti, per questo motivo si propone che il numero di embrioni da trasferire venga stabilito individualmente per ogni donna.
L’abrogazione di questo comma aumenta le probabilità di successo della tecnica e riduce il rischio di insuccesso per donne in età avanzata come di gravidanze plurigemellari in ragazze giovani. Vale quanto detto sopra circa la distruzione di embrioni.
La legge vieta la crioconservazione degli embrioni, se non per una grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna.
L’abrogazione di questa frase è volta a eliminare le clausole che restringono le possibilità di conservazione degli embrioni, concedendo questa possibilità per qualsiasi motivo non sia possibile il trasferimento in utero.
Redazione Sanihelp
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