Era il 20 settembre del 2006, al governo c’era Romano Prodi.
Il Guardasigilli Mastella presentò un disegno di legge (n. 1638 – XV Legislatura) che regolamentava l’uso delle intercettazioni. Per la precisione, Mastella avrebbe voluto addirittura un decreto legge (quindi un provvedimento del governo che entrasse subito in vigore) che avrebbe permesso di saltare il lungo iter parlamentare dei disegni di legge. Erano i giorni dei casi Tavaroli-Telecom e delle scalate bancarie con il loro corredo di trascrizioni telefoniche e tabulati di furbetti, politici e vip di varia natura finiti sui giornali. A Montecitorio l’iter del ddl durò sette mesi, suggellati da un insolito ma significativo voto unanime (447 sì e 7 astenuti) sul divieto di pubblicazione, anche parziale e per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive. Anche nel caso in cui tali atti non fossero più coperti dal segreto, almeno fino alla conclusione delle indagini preliminari.
Fino alla conclusione delle indagini preliminari, la stessa cosa prevista dal ddl Alfano contro cui il Pd urla al massacro della libertà.
A quei tempi, dopo il fiume di intercettazioni telefoniche tra esponenti Ds e personaggi di rilievo del mondo bancario e imprenditoriale italiano finiti sui giornali, la polemica sull’abuso delle intercettazioni fu alimentata soprattutto da sinistra, anche se Berlusconi non esitò a schierarsi con fermezza contro lo sciacallaccio mediatico. Molti giornali pubblicarono stralci di telefonate intercettate tra Fassino, D’Alema, Latorre da un lato, e Ricucci e Consorte dall’altro. Le intercettazioni – riguardanti 73 telefonate – crearono un caso soprattutto per la confidenza con cui noti esponenti politici comunicavano con personaggi indagati in scalate bancarie ed editoriali.
I Ds uscirono con una nota durissima contro la fuga di notizie dalle Procure: “La diffusione del tutto arbitraria di conversazioni telefoniche, violando leggi, garanzie, dignità delle persone – nonostante che dalle trascrizioni risulti del tutto evidente l’assoluta assenza di qualsiasi rilievo giudiziario o politico – configura non solo un’aggressione ai Democratici di Sinistra e ai suoi dirigenti, ma anche un indebolimento delle certezze dello Stato di diritto. Nessuno può credere che la democrazia possa trarre maggiore forza da un’azione di destabilizzazione che in realtà accentua ancor di più la distanza tra politica e società”.
E il ministro degli Interni Giuliano Amato non usò certo mezzi termini: “E’ evidente – disse – che tutto questo mi lascia perplesso, ed uso una parola tenue. In passato ne ho usate di forti per esprimermi su questa follia tutta italiana per cui qualunque cosa venga detta al telefono, se tocca incidentalmente un processo, esce. Quale che sia la sua rilevanza. E’ chiaro che il sistema non funziona, non è possibile che dalle sedi giudiziarie esca tutta questa roba, non abbiamo trovato ancora il modo di affrontare il problema”.
Fu in quel clima, dunque, che la Camera approvò in modo bipartisan la legge sulle intercettazioni, con una lunga ovazione.
Anche Idv e Rifondazione comunista votarono a favore.
Da “Il Mattinale” n. 114
Quindi, che la legge faccia un po’ schifo, non ci piove.
Ma chi si straccia le vesti dovrebbe stare attento a non andare in giro in mutande: se non si ha il fisico giusto, si rischia solo di far ridere…
Per chi vuole approfondire, ecco il testo dell’art. 1 del DDL Mastella che ci interessa:
1. All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Qualora venga disposta l’archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare»;
Il testo integrale è scaricabile all’indirizzo:
http://legxv.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0012040.pdf