La "lite pendente" con il comune, ex art. 63, I° comma, nr. 4) del d.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 "Testo Unico Enti Locali" prevede l'incompatibilità con la carica di sindaco, presidente della provincia, assessore e consigliere.
I ricorsi proposti dalla Zaccariotto (e di cui sono già stati compiuti atti procedimentali, ad esempio il decreto di sospensione dell'esecutività dei verbali opposti) costituiscono "lite pendente" (cfr., tra tutte le più recenti, Cass. 24 febbraio 2006, nr. 4250; Cass. 24 febbraio 2006, nr. 4252) che hanno già determinato fin dalla loro proposizione l'incompatibilità della Zaccariotto con la carica di sindaco.
Infatti la Zaccariotto agisce in giudizio non quale trasgressore, bensì meramente come coobligato in solido (in quanto proprietaria del mezzo) e quindi non può invocare l'esimente soggettiva di cui al successivo III° comma, venendo a mancare l'elemento soggettivo che potrebbe portare all'indagine sull'applicabilità dell'ipotesi relativa all'esimente citata.
E' appena il caso di notare che il famoso "permesso incondizionato" (di cui ne godono, tra gli altri, anche il m.llo dei Carabinieri Cerrato ed il giornalista del Gazzettino Cibin) non è riferito alla persona, bensì all'autovettura; cioè, in buona sostanza, quel permesso è fruibile da chiunque abbia in uso in quel momento il veicolo !!!
Il consiglio comunale ora deve dichiararla decaduta.
Ho l'impressione che Pasetto comunicherà ufficialmente la cosa a Maniago ed a Cecchinato, i quali saranno costretti, pena l'omissione di atti d'ufficio, a porre la questione all'ordine del giorno del consiglio.
Ovviamente l'incompatibilità è uno stato oggettivo, il cui riconoscimento non rientra nei poteri discrezionali del consiglio, essendo atto dovuto.
L'unico problema è che mi pare che l'opposizione si limiti a dormire il sonno del giusto ...
Waidmannsheil !